
Anche in ambito medico, e nello specifico nella gestione e nell'organizzazione
del parco pazienti, assistiamo ad una maggiore informatizzazione.
In particolare uno strumento che necessita maggiore attenzione
dal punto di vista della garanzia della privacy, è senza
dubbio la cartella clinica elettronica, una innovazione che garantisce
notevoli vantaggi agli addetti del settore. Le prestazioni cui è soggetto
il paziente sono costantemente monitorate, e tutte le informazioni
inerenti richieste e prestazioni sono disponibili in tempo reale,
compreso il loro stato (pendenti, in esecuzione, eseguite).Il medico
e l'infermiere di turno, infatti, grazie alla citata cartella clinica
elettronica, potrà conoscere la storia clinica del paziente
che intende visitareattraverso un semplice palmare senza essere
costretto a trasportare voluminose cartelle cliniche cartacee.
Naturalmente, come affermato anche dai garanti europei per la
protezione dei dati, pur consapevoli che la creazione di sistemi
nazionali di sanità elettronica sia un obiettivo di rilevante
interesse pubblico, tale nuova modalità di trattamento dovrà avvenire
nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati, fissando
un quadro giuridico di garanzie che i legislatori nazionali sono
chiamati a rendere operative.
In Italia tale quadro giuridico, in attesa di specifiche normative
a riguardo, coincide con le regole generali del codice Privacy
(L. 196/2003), che tuttavia disciplina soltanto la gestione e l'organizzazione
delle cartelle cliniche in generale, senza distinguere una disciplina
specifica per quelle elettroniche.
L'articolo 92 del suddetto codice vale tuttavia anche per quest'ultimo
genere di cartelle. Infatti questo prevede dei principi generali
per i quali anche la cartella clinica elettronica – pur non
essendo citata esplicitamente – deve assicurare comprensibilità dei
dati nonché garantire la separazione di dati relativi ai
singoli pazienti. Inoltre la visione di tale cartella a soggetti
diversi dall'interessato può essere consentita soltanto
in particolari condizioni.
Per estensione possiamo quindi affermare che il file contenente
la cartella clinica dovrà necessariamente risultare protetto
da intrusioni esterne.
Ciò ci porta a considerare i requisiti minimi di sicurezza
che dovrà possedere il PC/palmare contenente la cartella
clinica del paziente. Ai sensi del Codice Privacy in primo luogo,
per quanto attiene l'identificazione dei soggetti autorizzati all'accesso
dei dati contenuti nel PC/Palmare, dovrà essere adottato
un sistema di autenticazione informatica e di un sistema di autorizzazioni,
mentre per quel che riguarda la necessità di proteggere
i dati personali contro il rischio di intrusione e di azione di
programmi dannosi quali ad esempio virus informatici, vi è l'obbligo
di installare firewall, antivirus, nonché l’obbligo
di aggiornamento periodico di tali strumenti di protezione.
Non solo, sarà inoltre necessario adottare procedure per
la custodia di copie di sicurezza dei dati e per il ripristino
degli stessi.
Vi sono comunque anche alcune problematiche ancora aperte e di
non immediata soluzione.
Se infatti da una parte vi è un indubbio vantaggio nell'utilizzo
di tale strumento per quel che riguarda lo spazio fisico, una comoda
interrogazione dei dati, sicurezza e riservatezza, dall'altra occorre
concordare una omogeneizzazione dei dati fra reparti ed istituzioni,
creando ad esempio un formato standard condiviso per lo meno a
livello nazionale.
Un altra problematica inoltre consiste nel difficile inserimento
di alcuni dati nelle cartelle cliniche elettroniche, come ad esempio
tac, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma e via dicendo,
ed infine le cartelle cliniche elettroniche come le altre cartacee,
non sono immuni da errori dovuti a incompletezza o non correttezza.
Rimaniamo quindi in attesa di una specifica disciplina che affronti
e risolva anche queste tematiche tutt'ora irrisolte.
10 Settembre 2007
Tag Box:
cartella elettronica, pazienti, privacy pazienti, cartella clinica,
informatizzazione della sanità