Molti
operatori telefonici ricorrono alla pratica del "Sim
locking" che rende impossibile utilizzare un telefono (spesso
offerto a prezzi speciali) con operatori diversi da quelli da cui è stato
commercializzato. In altri termini il telefonino potrà funzionare
soltanto se vi é inserita la specifica SIM card dell’operatore
che commercializza il prodotto, mentre con tutte le altre l'accesso è inibito.
Tuttavia tale soluzione trova il suo naturale limite nella possibilità di
sblocco attraverso aggiornamenti del firmware o dispositivi che
vadano ad alterare la configurazione con cui il cellulare esce
sul mercato consentendo così l’utilizzo di sim card
di altri operatori e più economiche rispetto a quelle commercializzate
dal produttore del telefono.
La soluzione del "Sim Locking" è stata recentemente
adottata anche dalla Apple. L'iPhone funziona, infatti, solo
con la rete telefonica AT&T.
E’ anche vero però che in base alle ultime notizie
provenienti dagli Stati Uniti gli hacker hanno registrato notevoli
progressi nel tentativo di accedere alle funzioni di iPhone per
arrivare ad aprire completamente il telefono,
liberandolo dal vincolo con la rete At&T e con il processo
obbligatorio di abilitazione.
In particolare l’azione messa in atto è volta a scoprire
la password dell'immagine DMG che permetterebbe di montare il sistema
operativo caricato in iPhone, superare il processo d'attivazione,
sciogliere il vincolo di iPhone con la rete e
le schede Sim di At&T, far girare applicazioni di terze parti,
usare il telefono come modem (abilitazione Dun/Tethering), rimuovere
la trasmissione del codice identificativo Imei, abilitare iPhone
come disco Usb.
Tutto ciò permetterebbe di aggirare il processo con cui
il cellulare passa
per iTunes e viene attivato con la conseguente possibilità di
usare una qualunque scheda Sim e non solo quella di At&T per
fare chiamate e navigare in rete via network telefonico.
Con riguardo al panorama italiano attualmente la soluzione del
"Sim Locking" è adottata dal Gestore 3.
In particolare poi lo scorso anno l'Autorità per Le Garanzie
nelle Comunicazioni ha stabilito la durata massima del blocco (18
mesi, dopo i quali lo sblocco deve essere gratuito) e la possibilità di
sbloccare a pagamento il terminale a 9 mesi dall'acquisto pagando
al massimo il 50% del sussidio ricevuto all'atto dell'acquisto.
A questo punto è necessario comunque chiedersi in concreto
se in Italia sia o meno legittimo sbloccare un telefono sim locked
utilizzandolo con una sim card di un diverso operatore da quello
che commercializza il prodotto.
Sotto il profilo civilistico si può osservare che ove un
utente, nonostante si sia impegnato ad utilizzare una determinata
sim card, provveda ad eludere il blocco, l’operatore telefonico
interessato sarà legittimato ad agire in giudizio facendo
valere la responsabilità contrattuale dell’autore
dello sblocco.
In proposito tuttavia è lecito osservare che ove ad acquistare
il prodotto sia un consumatore finale (ovvero un soggetto che ne
fa un uso personale e non professionale/commerciale), la clausola
relativa al divieto di sblocco del telefono, limitando fortemente
il dominio del proprietario del prodotto (l'utente), potrebbe
integrare gli estremi di una clausola vessatoria con conseguente
nullità della
medesima ai sensi dell'art. 36 del nuovo Codice del Consumo (D.Lgs.
206 del 2005).
In ogni caso anche ove il bene venga acquistato per un uso professionale/aziendale
si potrebbe osservare che la clausola in oggetto sarebbe comunque
inefficace poiché solitamente l'acquisto non avviene sottoscrivendo
un contratto ma con il sistema della cosiddetta «accettazione
a strappo» (aprendo la confezione si accettano cioè le
clausole scritte sull'involucro). Di conseguenza in tale circostanza
la mancanza di una sottoscrizione specifica della clausola presumibilmente
vessatoria, ai sensi del dispositivo di cui all'art. 1341 secondo
comma del codice civile, determinerebbe l'inefficacia della medesima.
Sotto il profilo penalistico sono state avanzate alcune tesi volte
a configurare nella condotta di chi evade la soluzione del "Sim
locking" il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico (introduzione o permanenza in un sistema protetto
da misure di sicurezza, contro la volontà di chi ha diritto
di escluderci) nonché il reato di frode informatica.
Tuttavia la recente giurisprudenza italiana ha contraddetto tali
tesi, escludendo la configurabilità di un qualsiasi reato,
sulla base del principio per cui colui che acquista un prodotto
deve essere libero di disporne nel modo più ampio ed esclusivo.
In particolare tale assunto è stato recentemente espresso
dalla Procura di Milano che ha richiesto l'archiviazione del procedimento
aperto nel luglio 2005 da H3G, la società che controlla
il marchio "3", a fronte del fatto che circa mezzo milione
di utenti avevano forzato il SIM-lock del proprio videofonino.
Lo stesso principio è stato poi affermato dal Tribunale
di Bolzano nel dicembre 2005. In tale circostanza il giudice si è pronunciato
con riguardo alla liceità della condotta di chi provveda
all'installazione e all'uso dei cd. "modchips", vale
a dire chip in grado di modificare le consolle della Playstation
2, affinché le stesse siano in grado di far "girare" tutti
i tipi giochi, anche quelli prodotti illegalmente o provenienti
da altri ambiti di mercato. In tale circostanza il giudice ha osservato
che il “modchip” consente all’acquirente della
macchina ad una serie di funzioni di per sé legittime quali
l'accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell'hardware,
nel rispetto del diritto d'autore, l'utilizzo di software legalmente
acquistato all'estero nel pieno rispetto della legge sul diritto
d'autore, la lettura di software liberamente sviluppato da programmatori
di tutto il mondo e messo a disposizione gratuitamente, l'esecuzione
di una copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista
dalla legge.
Anche il tal caso si è dunque esclusa ogni ipotesi di reato
osservando che colui che acquista una Playstation, come ogni altro
personal computer, deve essere libero di disporre del bene nel
modo più ampio ed esclusivo.
A questo punto è legittimo chiedersi se il giudice italiano
applicherà in futuro il medesimo principio anche con riguardo
ad un eventuale sblocco dell'iPhone.
5 Settembre 2007
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