| APPARTENENZA
DEL SOFTWARE TRA OPEN SOURCE E DISCIPLINA ITALIANA DEL DIRITTO
D’AUTORE
Il rapporto tra Open Source e diritto d’autore

E’ facile incorrere nell’errore di contrapporre
concettualmente Open Source e proprietà intellettuale.
Invero fra le due realtà non c’è antinomia, ma
anzi il fenomeno open basa la propria essenza ed efficacia
sul diritto d’autore,
cui fa ricorso con l’intenzione di sfruttare le prerogative
che esso garantisce, in modo da rendere effettivamente " libero" il
software ed impedirne opportunistica acquisizione proprietaria
da parte di terzi.
L’open source si configura quindi non come paradigma libertario
anti-autorale, ma come un particolare atteggiarsi della tutela
d’autore. Per questo motivo, le regole di attribuzione della
titolarità dettate dalla disciplina d’autore, valgono,
in linea generale, anche per i programmi open source. Tuttavia,
le particolari modalità di creazione che spesso caratterizzano
il software libero possono dare (e di fatto danno) vita ai problemi
interpretativi (e non solo) trattati di seguito. E’ quindi
utile ricordare brevemente le più importanti regole attributive
generali, riguardanti (anche) il software, presenti nella Legge
633/1941, e confrontarle col mondo open source.
Cenni sulla disciplina italiana
Ai sensi dell’art. 2 sono compresi nella protezione
i programmi per elaboratore, espressi in qualsiasi forma, purché originali
(requisito che si aggiunge a quello della creatività ex
art. 1) quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
I programmi per elaboratore sono protetti automaticamente dal
momento della creazione (art. 6) e titolare dei diritti morali e di
sfruttamento è l’autore,
normalmente coincidente col creatore.
E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza
e dirige la creazione dell’opera stessa (art. 7), dove per
opera collettiva (art. 3) si intende la riunione di opere o parti
di opere che hanno carattere di creazione autonoma come risultato
della scelta del coordinamento ad un determinato fine.
L’opera
collettiva è protetta come opera originale indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti
di opere di cui sono composte. Ex art. 40, il collaboratore di
opera collettiva (diversa da rivista o giornale) ha diritto che
il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme
d’uso.
Le elaborazioni creative (art. 4), cioè modificazioni, aggiunte
e variazioni sull’opera originaria che ne costituiscono rifacimento
sostanziale, sono altresì protette senza pregiudizio dei
diritti esistenti sull’opera stessa.
L’art. 10 recita: “se l’opera è stata
creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone,
il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori”.
Di conseguenza, l’esercizio dei diritti è subordinato
al consenso di tutti i coautori comunisti, o all’autorizzazione
dell’autorità giudiziaria in caso di rifiuto ingiustificato
di uno di essi.
Queste regole ora ricordate paiono applicarsi anche nel caso
del software. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le opere
create nell’ambito di rapporti di lavoro (art
12-bis): il
datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione
economica del software creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di lavoro.
All’autore spettano sempre e comunque i diritti morali, irrinunciabili,
intrasmissibili ed imprescrittibili sul software creato, in particolare
rispetto all’integrità dell’opera e alle modifiche
potenzialmente lesive dell’onore o della reputazione dell’autore.
Al titolare dei diritti di utilizzazione economica (non sempre
coincidente con l’autore) spettano i seguenti diritti esclusivi:
pubblicazione; riproduzione; elaborazione; distribuzione
con possibilità di
esaurimento; uso. Questi diritti sono fra loro indipendenti, quindi
la cessione di uno non comporta la perdita di tutti gli altri.
Essi possono essere acquistati, alienati o trasmessi.
Questa breve elencazione dei diritti esclusivi e del loro
contenuto, è finalizzata
ad esplicitare alla titolarità di quali situazioni giuridiche
conseguenti si fa riferimento quando, come nel presente contributo,
ci si interroga sull’appartenenza del software.
Problematiche dell’appartenenza open source
Il software open source non si sottrae ai comuni principi
dell’appartenenza,
la quale è sempre originaria per il suo creatore persona
fisica o in regime di comunione o condivisione di diritti con altri
(parimenti creatori all’interno di un gruppo) e derivativa
per i terzi che la acquisiscono in forza di un titolo traslativo,
che può essere il medesimo titolo in base al quale l’opera è stata
creata (lavoro autonomo e subordinato, prestazione d’opera)
e produrre effetti al momento del venire in essere del risultato
creativo, oppure essere un titolo diverso, caso in cui si applicano
le norme di diritto comune sulla circolazione dei diritti sulle
opere dell’ingegno.
Il fulcro del problema relativo all’appartenenza del software
open source non consta quindi nel meccanismo attributivo conseguente
alla creazione del sorgente, ma è correlato alle particolari
e diversificate situazioni di plurisoggettività che possono
sorgere: pluralità originaria di soggetti che partecipano
alla creazione; pluralità successiva di soggetti che intervengono
a modificare o sviluppare il risultato intellettuale preesistente,
con conseguente problematica distribuzione dei diritti sulle opere
così ottenute. La dottrina è divisa nel qualificare
le due ipotesi (quando relative al fenomeno open source) come ambiti
normativi distinti o a farli coincidere, ma non è questa
la sede adatta ad approfondire tale questione.
Per il nostro interesse, è sufficiente
far notare come l’area concettuale delle opere originariamente
create con il contributo di più soggetti e quella delle
opere derivate, pur essendo ontologicamente autonome, tendano spesso
a sovrapporsi poiché le elaborazioni creative compiute da
soggetti diversi dall’autore originario, pongono, come le
opere già all'origine plurisoggettive, il problema di definire
le posizioni reciproche e le relazioni tra i diversi soggetti e
quelle tra i diversi risultati.
Inoltre la questione è complicata dalla natura in fieri
dell’open source software. Esso, nella sua forma più caratteristica,
si forma per accrescimento, grazie ai contributi (leciti perché autorizzati)
di elaborazione, correzione, variazione, sviluppo apportati da
più soggetti. Il problema della plurisoggettività è quindi
da considerarsi intrinsecamente connesso alle normali dinamiche
creative ed attributive del software a codice aperto, motivo per
cui si rende necessario l’approfondimento proposto di seguito.
OPEN SOURCE E DISCIPLINA DELLE OPERE DERIVATE
Problemi e (possibili) soluzioni
L’elaborazione di software è definibile come l’utilizzazione
diretta del codice del programma originario o delle informazioni
tecniche che di esso si possiedano, al fine di modificarlo per
creare un altro programma, il c.d. derivato (LOFFREDO). Perché si
possa parlare di “elaborazione”, è inoltre
necessario che il programma originario sia riconoscibile in
quello derivato.
Tale attività da una parte va ad interessare l’appartenenza
originaria sotto il profilo della gestione negoziale dell’esclusiva,
dall’altra riguarda le posizioni dell’ideatore
e derivatore rispetto al risultato.
Questo contesto è ulteriormente complicato dalla delocalizzazione
degli interventi causata dalla diffusione delle opere tramite
rete telematica globale e dalla molteplicità degli strumenti
negoziali, che danno potenzialmente vita ad una collaborazione
con soggetti non sempre determinabili in termini di identità e
ruoli, e regolata da modalità spesso peculiari.
Nel tentativo di sciogliere i problemi sopra delineati, la
prima e più ovvia ipotesi risolutiva consiste nel cercare
le indicazioni di attribuzione della titolarità dei
diritti sui contributi creativi nelle licenze dalle quali scaturisce
la facoltà per
gli utilizzatori di realizzare i contributi stessi. Così operando,
tuttavia ci si renderebbe presto conto che, non utilizzando
l’open
source schemi contrattuali comuni per qualificare la collaborazione
creativa (la licenza infatti costituisce diritti e obbligazioni
in capo all’utilizzatore, ma non definisce la posizione
di questi in termini di titolarità dei diritti), è impossibile
risolvere i problemi di appartenenza sul piano degli effetti
del negozio avente ad oggetto la creazione intellettuale.
In seconda battuta, si possono analizzare le norme di diritto
d’autore
all’interno delle quali viene operata una distinzione
tra:
- i contributi che, se sufficientemente creativi, possono
costituire un’opera derivata, da tutelarsi indipendentemente
dall’opera originaria e senza pregiudizio dei diritti esistenti
su quest’ultima, ex art. 4 l.a.;
- i contributi che, quando non sussistano i requisiti per
costituire opera derivata, ma siano distinguibili e scindibili
dall’opera
originaria, sono soggetti all’applicazione della disciplina
delle opere collettive, in forza della quale ciascun contributo
potrà avere
autonoma protezione, mentre autore dell’opera risultante
dall’unione
dei vari contributi sarà chi ha organizzato e diretto
la creazione dell’opera stessa, ex artt. 3 e 7 l.a.;
e infine,
- i contributi che, qualora non siano scindibili
né distinguibili
tra loro, sono assoggettati alle regole dettate per le opere
in comunione, in base alle quali il diritto d’autore
appartiene in comune a tutti i coautori, ex art. 10 l.a.
Ciò su cui gran parte della dottrina sembra però concorde, è la
difficoltà di ricondurre i fenomeni open source ad una (o
talvolta ad una sola) delle fattispecie previste dalla legge. Il
software libero è difatti interessato da dinamiche di sviluppo
molteplici e molto differenti tra loro, e solo un’analisi
caso per caso delle stesse può portare alla più corretta
sussunzione. La dialettica creatività /
autonomia
La dottrina è invece divisa sull’attribuire, o meno,
rilevanza all’autonomia (in termini di funzione assolta dal
programma derivato) del contributo creativo nel decidere dell’attribuzione
dei relativi diritti.
In virtù della seconda impostazione, tutte le opere di seconda
generazione, anche se oggetto di autonomo diritto, sono sempre
e comunque dipendenti, con conseguente inibizione di ogni utilizzazione
non privata senza consenso dell’autore dell’opera
principale.
Secondo la prima posizione (LOFFREDO), invece, il
riconoscimento dell’appartenenza di un contributo creativo è condizionato
dal grado di autonomia o dalla mancanza di autonomia creativa del
risultato elaborato rispetto all’opera originaria. Un intervento
principalmente correttivo, privo di apprezzabile sforzo creativo
non fa di norma attivare situazioni di appartenenza in capo all’elaboratore.
Di contro, l’intervento che porti ad un risultato che ecceda
la sufficiente creatività, nel quale cioè non sia
più riconoscibile l’identità del codice originario
porta ad attribuire esclusivamente l’opera derivata al suo
creatore, in quanto si è persa la riferibilità all’opera
originaria. In proposito, Di Rienzo fa notare come, in ambito open
source, ciò comporti il non prodursi dell’effetto
dell’ultrattività generalmente dettato nella licenza
che accompagna l’opera originaria.
Ma se quelli appena delineati sono i casi estremi, è intuitivo
che i problemi maggiori si pongano per i risultati di tipo intermedio,
quelli sufficientemente creativi, ma non autonomi. A questa categoria
possiamo ricondurre gli interventi di aggiornamento, miglioramento
e adattamento del codice, in parte richiamando l’art. 4 l.a.
il quale, unitamente al secondo comma dell’art 7, delinea
una relazione dai tratti poco definiti tra autore originario e
sviluppatore. Questa relazione può dar vita (alternativamente)
ad una delle fattispecie che la legge ricollega alla collaborazione
creativa.
Un intervento elaborativo che per funzioni e struttura concettuale
corrisponda alla (e si inserisca nella) specifica logica progettuale
iniziale dell’ideatore del codice originario (che ha esercitato
nella fattispecie un’azione di controllo e coordinamento), è plausibilmente
inquadrabile nello schema dell’opera collettiva, con attribuzione
dei diritti esclusivamente all’ideatore-organizzatore, o
alle software houses o gruppi organizzati di sviluppo. Generalmente
quando questo schema si realizza, viene concesso allo sviluppatore
il diritto di utilizzare autonomamente la propria elaborazione,
ma non in concorrenza con l’opera collettivamente realizzata.
Proviamo invece ad immaginare il caso in cui il risultato
dell’intervento
creativo sia privo di completa autonomia, ma si colleghi in una
qualche misura ad un lavoro precedente senza però essere
collocabile all’interno del medesimo progetto di sviluppo.
In tal situazione, riservare i diritti ad uno dei due soggetti
significherebbe attribuire in entrambi i casi un ingiustificato
privilegio. Una possibilità suggerita da alcuni autori è quella
di applicare la disciplina delle c.d. “opere realizzate
in collaborazione”, che prevede l’attivazione
del modello della comunione dei diritti d’autore. Ma questa,
che comunque è solo
un’ipotesi solutiva, presenta dei problemi di applicazione
al software open source, in quanto la più accreditata
posizione dottrinale individua nella contestualità degli
interventi un requisito fondamentale per definire un’opera
realizzata “in
collaborazione”, mentre può accadere che le elaborazioni
in questione siano realizzate in tempi diversi.
Programmi applicativi: opere derivate?
In dottrina ci si è chiesti quale schema normativo
applicare nell'ipotesi dello sviluppo (successivo da parte di
un soggetto ulteriore) di un sistema applicativo che giri su
di un sistema operativo ideato da altri e divulgato mediante
licenza open source.
In questo caso non c'è ispirazione concettuale, né nesso
di dipendenza, ma c'è logica funzionale (l'applicativo è destinato
all'operativo di cui presuppone l'utilizzo e la conoscenza).
Secondo un particolare orientamento, a queste condizioni, il
software applicativo è da
considerarsi opera derivata, con la conseguenza che il suo autore
può sì essere titolare di un autonomo diritto,
ma solo passando per il preventivo consenso, avente valenza interdittiva,
dell'autore originario, allo sfruttamento economico dell'opera
derivata. Situazione, quest’ultima, che pare ben attagliarsi
ai meccanismi negoziali di gestione dei diritti propri dell’open
source software.
Per doveri di sintesi, sul punto ci limitiamo a ricordare
che l’atipicità delle
procedure di creazione e sviluppo che interessano il software
a codice aperto ostacolano e spesso impediscono di individuare
automatici collegamenti tra situazioni reali e fattispecie giuridiche.
L’attività della
dottrina in questo ambito consiste quindi principalmente nel
formulare delle ipotesi. Per farlo è necessario altresì analizzare
l’ultimo ambito delle problematiche dell’appartenenza
open source: quello relativo alle opere originariamente plurisoggettive.
OPEN SOURCE E OPERE ORIGINARIAMENTE PLURISOGGETTIVE
Le opere
in comunione
Come accennato poc’anzi, applicare la disciplina delle opere
in comunione all’ambito open source dà potenzialmente
vita ad alcune incompatibilità, sulla cui effettività è opportuno
interrogarsi. Il presupposto primario per l’applicazione
del regime di comunione è una collaborazione tra più soggetti
nel realizzare un progetto comune caratterizzata (secondo un orientamento
dottrinale) dalla contestualità dei diversi interventi creativi
e (ex art. 10 l.a.) dalla indistinguibilità e inscindibilità dei
vari contributi fra loro. Parlando di software, il richiamo è ad
un gruppo di programmatori che lavorano nello stesso tempo, alle
stesse porzioni di codice in base ad un progetto di sviluppo.
Mentre in un contesto di software proprietario (si pensi
al lavoro quotidiano delle software houses), tale ricostruzione
fattuale trova ampio riscontro, in ambito open source, è pressoché impossibile
rinvenire una situazione di tal configurazione. La procedura “classica” prevede
che inizialmente venga ad esistenza il codice sorgente, e la collaborazione
abbia inizio solo in quel momento, per poi esplicarsi in una serie
di interventi successivi. Stanti i presupposti sopra elencati,
si potrebbe concludere che è impossibile ricondurre lo schema
dell’open source al regime delle opere in comunione.
Tuttavia una differente corrente dottrinale ritiene sempre
applicabile, in linea teorica, il regime di comunione ad ogni
opera realizzata con contributi apportati in momenti diversi,
sulla scorta della forzatura di considerare l’inscindibilità un requisito
intrinseco di queste opere. Seguendo questo orientamento, il requisito
della contestualità temporale della collaborazione si
troverebbe svuotato di efficacia e di importanza.
Una posizione ancora differente è quella (esplicitata da
Di Rienzo) di alcuni autori che propongono di considerare
irrilevante la distinguibilità dei contributi perché si possa
applicare, in caso di collaborazione creativa di più autori,
il regime di comunione. In questa visione, è sufficiente
verificare la presenza di più apporti che si estrinsecano
nel risultato di un'opera unitaria. Questo orientamento si basa
sullo spostamento della considerazione della dialettica collaborativa
fra più soggetti dal momento genetico della realizzazione
dell'opera al momento funzionale dell'attività creativa
esplicatasi, riscontrabile quindi nel risultato ottenuto come esito
della collaborazione e cioè l'opera unitaria. In altre parole
si afferma la prevalenza dell’unità funzionale su
quella concettuale e del risultato sulle modalità di produzione
dello stesso.
Per ricollegarci ai problemi di compatibilità di cui
poco sopra, questa visione potrebbe portare a parlare di collaborazione
anche laddove l'intervento successivo di un secondo o di ulteriori
soggetti si abbia rispetto a contributi creativi preesistenti.
Sempre di Rienzo fa notare come applicare il regime di comunione
al software a codice aperto, attribuisca un forte fondamento
giuridico all'ultrattività del regime open source, nella misura in
cui per cambiare il regime di disponibilità di un bene comune
occorre il consenso di tutti i comunisti. In quest'ottica, l'opera
open source sarebbe pensata come opera in collaborazione già dall'autore
originario ed a tale progetto aderirebbe, concorrendovi creativamente
ed autonomamente, l'autore successivo.
Un’altra interessante posizione dottrinale (AUTERI),
vuole che quando le modifiche dell'elaboratore si esplichino
solo sull'opera originaria, si debba applicare il regime
di comunione. Altri, pur
uniformandosi a questo assunto, vi aggiungono il requisito che
il titolare dell’opera originaria abbia già usato
l’elaborazione, creando così un legame collaborativo
e funzionale tra i due soggetti e le due opere. In proposito si
parla di “comunione a titolo derivativo”. Se questo
orientamento divenisse prevalente, assisteremmo ad un considerevole
aumento dei poteri in capo all'autore originario in termini di
controllo sulle elaborazioni dell’opera originaria, in quanto
non vi sarebbe il rischio di comportamenti opportunistici da parte
dell'elaboratore, essendo la sorte distributiva del prodotto elaborato
da decidersi nel consenso di tutti i comunisti, quindi dell’autore
originario. Conseguenza negativa è per contro la nascita
di un eccessivo privilegio per l'elaboratore, che non avendo avuto
nessuna idea di partenza, si trova contitolare di un'opera nella
sua totalità
Le opere collettive
Una delle rarissime questioni (nell’ambito qui preso in esame)
su cui sembrano non esistere profonde distanze dottrinali è quella
dell’applicabilità della disciplina delle opere collettive
ad una determinata configurazione dell’open source software:
la dottrina sembra largamente favorevole al ritenere che quando
esista una comunità di sviluppo dove ogni programmatore
porta avanti un singolo aspetto del programma e i loro contributi
(quindi distinguibili) vengano selezionati ed inseriti nel sorgente
da un unico coordinatore in vista di una comune logica progettuale,
la categoria delle opere collettive appaia la più adatta
per inquadrare la fattispecie.
E’ utile ricordare che ai sensi dell’art. 7 l.a. è considerato
autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell’opera stessa. Questo schema sembra potenzialmente attagliarsi
a determinate fenomenologie open source, quali ad esempio il progetto
GNU / Linux, caratterizzate da una gerarchizzazione del procedimento
creativo. Infatti il coordinatore dell’opera, in quanto titolare
dei diritti, ha il potere di decidere delle sorti distributive
della stessa e quindi, nel caso in esempio, di scegliere quale
licenza abbinare al prodotto finale. Le opere composte
L’opera c.d. “composta” è caratterizzata
da:
- pluralità di autori;
- pluralità di contributi, per i quali deve integrarsi
il requisito della distinguibilità;
- la produzione di un risultato derivante dalla
compenetrazione delle diverse parti.
La peculiarità, in termini di disciplina, è il riconoscimento,
a ciascuno dei partecipanti al risultato, del diritto all’utilizzazione
separata e indipendente dei singoli contributi, in forza dell’art.
34 ult. co. l.a.
Diversi esponenti della dottrina fanno notare come tale schematismo
di plurisoggettività sembri più rispondente alla
fenomenologia open source rispetto a quello dell’opera collettiva.
Sanfilippo, in particolare, spiega tale (presunta) compatibilità sottolineando
la struttura tipicamente modulare dei modelli di sviluppo tipici
dell'open source.
Questa affermazione conferma l’impressione di un ambito di
studio che si presta quasi sempre a più di un’opzione
interpretativa. Di conseguenza, prendere una posizione significa
operare una scelta interpretativa e rifiutare altre possibilità non
errate, ma alternative e che altri esponenti della dottrina
potrebbero ritenere preferibili.
Quindi, bisogna concludere che anche la verifica dell'aderenza
delle fenomenologie open source agli schematismi delle opere
plurisoggettive previsti dal nostro ordinamento richieda un
esame caso per caso per stabilire quale normativa sia più idonea a disciplinare
i rapporti fra i diversi soggetti, con la possibilità che
siano applicabili più fattispecie in concorso tra loro.
CAUSE DELL’INCERTEZZA NORMATIVA E FUTURO DELL’APPARTENENZA
OPEN SOURCE
E’ significativo che anche ipotesi dottrinali al limite della
provocazione concettuale riescano, relativamente al fenomeno open
source, a risultare in un qualche modo plausibili in termini di
interpretazione del diritto. Questo è dovuto da un lato
al fatto che l’attuale dato normativo è ben poco corrispondente
alla realtà in questione, essendo questa, per molti aspetti,
di genesi cronologicamente successiva alla legge che la regola;
dall’altro, alla forzatura sottesa alla scelta politica
che ha portato a tutelare il software come opera letteraria.
Ci si potrebbe chiedere perché il legislatore (non solo
italiano ma anche) comunitario non abbia ancora intrapreso iniziative
di razionalizzazione e chiarificazione della materia, o promosso
la stesura di provvedimenti dedicati. Tuttavia non lo faremo in
questa sede, anche perché è opinione di chi scrive
che questa mancata (fino ad oggi) produzione normativa non sia
un fatto del tutto negativo, per i motivi che seguono.
L’open source è un fenomeno in forte espansione, ma
con un potenziale di crescita ancora maggiore. Le dimensioni che
esso ha assunto fino ad oggi sono ben poca cosa rispetto a quelle
che potrebbe avere e che probabilmente avrà fra dieci o
quindici anni. Considerati i vantaggi informatici ed economici
che potrebbero derivare da una diffusa adozione dell’open
source software, non sarebbe sorprendente se il potere politico
decidesse di fare del codice aperto (e soprattutto del copyleft)
il paradigma informatico - distributivo del prossimo futuro. Anche
le questioni di appartenenza sorte finora sono sottodimensionate
rispetto alla potenziale espansione del movimento cui afferiscono.
Significativo in questo senso è che nel mondo le decisioni
giudiziali finora emesse sull’argomento si contino praticamente
sulle dita di una mano.
Un legislatore che decidesse in questo momento di disciplinare
puntualmente l’open source, potrebbe non riuscire a cogliere
la portata della materia e rischierebbe di emanare provvedimenti
dalla dannosamente rapida obsolescenza.
Inoltre è attualmente in corso un dibattito sull’opportunità di
introdurre in Europa la tutela brevettuale sui software, che ha
portato recentemente (2005) anche ad una proposta di direttiva
comunitaria, poi bocciata dall’europarlamento. Ciò rivela
il rischio di produrre norme riferite alla tutela autorale, per
poi assistere all’introduzione dei brevetti sui software,
con la conseguente necessità di rivisitare l’intera
disciplina.
Inoltre se effettivamente si dovesse decidere di tutelare
il software mediante brevetto, potrebbero esserci conseguenze
fortemente negative per l’espansione ma forse anche per l’esistenza dell’open
source. Se del resto la cornice normativa non dovesse cambiare,
prima di disciplinare puntualmente il fenomeno open source potrebbe
risultare conveniente attendere il risolversi delle diatribe dottrinali
ed osservare lo sviluppo del movimento, così da legiferare
con maggiore competenza e aderenza alla realtà, considerato
anche che, per il momento, la scarsa “contenziosità” in
tema di appartenenza open source permette di ritenere “non
urgente” una produzione legislativa dedicata.
L’auspicarsi una normazione attenta, competente e lungimirante, è dovuto
alla forte probabilità che nei prossimi anni la crescita
del fenomeno open source farà aumentare proporzionalmente
le controversie sull’appartenenza del software libero. Questo
non solo grazie alla maggiore attenzione che ad esso sta gradualmente
tributando l’utenza privata e commerciale, ma anche al fatto
che le Pubbliche Amministrazioni di un numero sempre maggiore di
Paesi stanno scegliendo di utilizzare software open source per
le proprie strutture informatiche, con un considerevole aumento
dell’importanza degli interessi in gioco, ma anche dei
soggetti partecipanti al movimento open.
E’ evidente che, se si realizzerà il quadro
di sviluppo appena delineato, l’attribuzione dei diritti
sul software open source diventerà uno dei più rilevanti
ambiti di ricerca e applicazione del moderno diritto industriale.
17 Ottobre 2007
Tag Box:
Open source, problemi legali in ambito open source, paternità
delle opere, Open Source e diritto d'autore, problemi giuridici
legati al software libero, Open Source e Copyright
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