
Con la sentenza n. 33768 del 2007 la Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine ad
una vicenda che vedeva come protagonista un soggetto che tramite
un sito internet commercializzava "mod chip" che una
volta inseriti nella PlayStation 2 permettevano alla piattaforma
di leggere anche CD masterizzati.
In particolare la Suprema Corte ha deciso di annullare una sentenza
della Corte di Appello di Trento la quale aveva stabilito che la
condotta posta in essere dal rivenditore non risultava all'epoca
dei fatti (2002) riconducibile ad alcuna ipotesi criminosa.
In grado di appello i giudici avevano ritenuto infatti che la
condotta contestata volta ad eludere misure tecnologiche di protezione
di una consolle per videogiochi non potesse essere punita ai
sensi dell’art. 171 ter lettera d) che sanziona "Chiunque
produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
decodificare o rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore
o dei diritti connessi" ma bensì ai sensi dell’art.
171 ter lettera f-bis) che considera penalmente rilevante
la condotta di "Chiunque...per uso non personale e a fini
di lucro, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene
per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
di cui ali'art. 102-quater, ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
o facilitare l'elusione delle predette misure... ".
In particolare la Corte di Appello di Trento aveva stabilito che
la disciplina contenuta nella citata lettera f-bis) dell'art. 171-ter,
introdotta con il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile del
2003,
sia del tutto innovativa rispetto a quella contenuta nell’art.
171-ter lettera d) (introdotta con la legge 248 del 2000) e preveda
per la prima volta la sanzionabilità di condotte come quelle
addebitate al rivenditore; condotte che restavano invece estranee
all’art. 171 ter lettera d) quale disposizione in vigore
nel 2002, tempo a cui risaliva l’attività contestata.
In altri termini dunque poiché le condotte contestate al
rivenditore risalivano ad un periodo anteriore all’introduzione
dell’art. 171 ter lettera f-bis) il medesimo era stato assolto.
Diversamente la Suprema Corte con la sentenza richiamata discostandosi
dalla decisione della Corte di Appello di Trento ha stabilito che
la lett. f-bis) dell'art. 171-ter legge n.633 del 1941 ha
inteso introdurre un elemento di chiarezza rispetto alla lettera
d) del medesimo articolo la cui formulazione poteva prestarsi ad
una lettura non più al passo con l'evoluzione tecnologica
e dei diritti "digitali",
ma non ha affatto introdotto una fattispecie incriminatrice del
tutto nuova. Di conseguenza la Corte ha osservato che anche prima
dell'intervento del decreto legislativo n. 68 del 2003 l'art. 171
ter lettera d) consentiva comunque di sanzionare le condotte di
elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione poste
a tutela dei prodotti dell'ingegno contenuti e commercializzati
su supporto informatico.
Sulla base di tali presupposti dunque la Cassazione ha stabilito
che la condotta di chi provvede alla rimozione dei sistemi di
protezione integrati fra supporto informatico e apparato destinato
ad essere utilizzato, anche se anteriore all’entrata in vigore dell’art.
171 ter lettera f) bis sia comunque punibile ai sensi dell’art.
171 ter lettera d) della legge 633 del 1941.
In ogni caso in tale sede assume particolare rilievo la circostanza
che con la sentenza citata la Cassazione si è discostata
da un recente indirizzo giurisprudenziale che ha escluso la configurabilità di
una condotta lesiva del diritto d’autore in chi provvede
all'installazione e all'uso dei cd. "modchips", vale
a dire chip in grado di modificare le consolle della Playstation
2, affinché le stesse siano in grado di far funzionare tutti
i tipi giochi, anche quelli prodotti illegalmente o provenienti
da altri ambiti di mercato.
In particolare infatti il Tribunale di Bolzano con sentenza
del 20 dicembre 2005 aveva osservato che il “modchip” consente
all’acquirente della macchina di utilizzare una serie di
funzioni di per sé legittime quali l'accesso al sistema
da parte del proprietario dell'hardware, nel rispetto del diritto
d'autore, l'utilizzo di software legalmente acquistato all'estero
nel pieno rispetto della legge sul diritto d'autore, la lettura
di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il
mondo e messo a disposizione gratuitamente, l'esecuzione di una
copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista
dalla legge.
In tal caso si era dunque esclusa ogni ipotesi di reato osservando
che colui che acquista una Playstation, come ogni altro personal
computer, deve essere libero di disporre del bene nel modo più ampio
ed esclusivo.
Tale principio era stato inoltre richiamato dalla Procura di Milano
che aveva così giustificato l’archiviazione di un
procedimento penale promosso nel luglio 2005 da H3G, la società che
controlla il marchio "3", a fronte del fatto che circa
mezzo milione di utenti avevano forzato il SIM-lock del proprio
videofonino facendo sì che il medesimo funzionasse anche
con con sim card di altri operatori.
E’ dunque lecito aspettarsi che in futuro la Suprema Corte
nell’ipotesi in cui sarà chiamata a pronunciarsi su
una condotta diretta alla rimozione dei sistemi di protezione integrati
fra un supporto informatico e un apparato destinato ad essere utilizzato
(sia esso una consolle per videogiochi oppure un telefono cellulare)
non esiterà ad accertare una violazione del diritto d’autore,
così come stabilito nella sentenza richiamata che ha escluso
in materia l'applicazione del principio richiamato da alcuni giudici
secondo cui colui che acquista un prodotto
deve essere libero di disporne nel modo più ampio ed esclusivo.
20 Settembre 2007
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