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quali risvolti legali può avere l'uso di immagini prese dal web

Anche le immagini nonché i testi presenti on line costituiscono
oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge
633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art.
2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le
opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche
e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno
dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera
fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi
alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo
anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito
la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera
di carattere creativo nel campo della fotografia è operante
tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione
della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente
sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia,
il proprio gusto e la propria sensibilità, così da
trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in
tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito
web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore
sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del
fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo
diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera
medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella
mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun
apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come
sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo
II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale
prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve
contenere:
1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione
economica (fotografo o committente),
2) l'indicazione dell’anno
di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera
d'arte
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte
fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione
delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo
(o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia
semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun
apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le
suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione)
sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito
web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la
malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi
una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore
e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito
web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto
da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare
con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito.
In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede
sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia
semplice senza incorrere in alcuna violazione.
A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali
limiti è possibile
riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa
sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta
(anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile
appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e
quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta
da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi
di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che
si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il
materiale è protetto da copyright non sarà possibile
copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata
dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto,
la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini
e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati
a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali”. Il comma tre della medesima norma
stabilisce poi che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera,
dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione
dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo
dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo,
informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio,
discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro
ovvero per uno scopo di carattere commerciale.
6 Novembre 2007
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