
Il valore probatorio di copia di una pagina web è a tutt'oggi
un problema molto dibattuto in considerazione della particolare
difficoltà di garantire l'autenticità della copia
stessa, ossia la sua identità con l'originale. Infatti per
difendere o far valere un proprio diritto in giudizio è possibile
portare come prova delle proprie istanze una pagina web in formato
elettronico (copia su cd o qualsiasi altro supporto ottico o magnetico)
o in formato cartaceo attraverso la stampa della pagina web che
si assume come prova. Orbene la questione pone dei problemi di
difficile risoluzione, vediamoli analiticamente.
Anzitutto spesso il computer nel visualizzare i contenuti della
pagina web di interesse, compie operazioni che possono modificare
la pagina stessa, per cui la copia viene alterata prima ancora
di essere prodotta.
A tal riguardo solo una sentenza della Corte di Cassazione si è occupata
di questo problema sostenendo la mancanza di valore probatorio
della copia cartacea di una pagina web se non effettuata con mezzi
idonei a garantirne l'autenticità. Questi i termini con
cui si è espressa a suo tempo la suprema corte:
“le
informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili
e suscettibili di continua trasformazione, e a prescindere, dalla
ritualità della produzione, va esclusa la qualità di
documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere
stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferimento
ad un ben individuato momento”.
Con ciò la Cassazione
non ha inteso chiudere le porte alla facoltà di utilizzare
la copia cartacea di una pagina web, ma l'ha subordinata a particolari
garanzie (che comunque non risultano ancora individuate) in grado
di offrire con particolare certezza la rispondenza all'originale
e individuare il momento della copia (il che contestualmente
serve a individuare la data in cui la suddetta pagina web era
visibile in rete). Quindi, copia cartacea sì, ma con particolari
accorgimenti.
Alcuni autori pensano che per dare valore di prova
ad una copia cartacea di una pagina web si debba per forza di
cose ricorrere all'ausilio di un pubblico ufficiale come, ad
esempio, il notaio, il quale attraverso la propria potestà è in
grado di dare conformità alla copia rispetto all'originale.
Tale sembrerebbe la migliore via percorribile stante l'impronta
che mette sulla copia il notaio. La procedura indicata dai suddetti
autori è un po' complessa e si riassume rapidamente in:
individuazione della pagina web, fissazione dell'orario di
visualizzazione (ora italiana), registrazione del numero IP del
sito in cui la pagina è residente, esecuzione della stampa a colori della
pagina originale, certificazione della pagina come conforma all'originale.
La stessa procedura è applicabile alla copia in formato
elettronico la quale dovrà essere cristallizzata dalla
firma digitale del notaio.
Tale procedura è stata inserita in seconda istanza dal
codice dell'amministrazione digitale con il comma 2 bis dell'art
23. Si legge infatti: “Le copie su supporto cartaceo
di documento informatico (...) sostituiscono ad ogni effetto di
legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato”.
Sicuramente la procedura così come descritta protegge da
qualsiasi questione circa la conformità, tuttavia appare
molto dispendiosa sia in termini di costi che di energie.
Appare molto più comodo, sebbene molto più grezzo
nella sua esplicazione, il metodo di far “vedere” la
pagina ad un soggetto terzo il quale potrà fungere da testimone in giudizio circa la conformità con l'originale. Tale soggetto,
in sede testimoniale, quindi con tutte le garanzie inerenti la
testimonianza (obbligo di dire la verità) e le sanzioni
penali relative alla falsa testimonianza, potrà offrire
la prova di conformità della copia all'originale. Una volta
quindi fatta vedere la pagina al terzo si potrà procedere
alla stampa della stessa.
In sede giudiziale quindi il terzo sarà chiamato a dire
se quella pagina prodotta al giudice sia o no quella vista all'epoca
direttamente su internet; della serie: l’informatizzazione
deve semplificare, non aggravare l’utente di ulteriori oneri!
2 Ottobre 2007
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