| Facciamo
chiarezza sull'attività del WarDriving e le conseguenze legali.

Spesso si sente parlare di Wardriving come condotta
più o meno lecita;
ma in realtà cosa è il wardriving? Il wardriving non è altro
che una ricerca nomadica di reti wireless. Il che, tradotto in soldoni,
significa andare in giro per le città, con computer alla mano (o altri
strumenti di ricerca), a cercare reti wireless (WLan). Ebbene tale
tipo di pratica sembra molto diffusa, e se prima si trattava di un’attività di
cui si parlava solo nei convegni e tra addetti ai lavori, ora pare che anche
la polizia postale abbia rivolto l’attenzione verso i wardriver. Infatti è notizia
di qualche tempo fa che una persona a Palermo sia stata denunciata per Wardriving.
Occorre quindi fare un po’ di chiarezza sulla liceità o meno
del wardriving. Innanzi tutto va differenziata l’attività del
wardriver che fa una ricerca fine a se stessa, ossia solo per vedere se ci
siano reti wireless in un determinato posto e se queste siano protette o meno
(una ricerca fine a se stessa), da quella di ricerca di una rete wireless sprotetta
(libera) al fine di utilizzare le risorse di connessione per navigare in rete
gratis o fare altre attività.
Nel primo caso, appare chiaro, che la
condotta sia penalmente irrilevante, tant’è che il soggetto
ricerca alla cieca un access point che poi risulta essere presente
o meno. Il tutto finisce qui con un interrogazione dell’access point
che, dal canto suo risponderà, secondo il tipo di rete a cui da accesso.
Tale pratica a volte è del tutto involontaria ed a maggior ragione
priva di rilevanza penale: infatti spesso quando si accende un computer portatile
che supporti tecnologia wireless questo automaticamente riconosce e avverte
l’utente
che nella zona ci sono una o più reti wireless e indica se le stesse
reti sono libere o protette. In questo caso nessuno soggetto umano interagisce
con le reti Wlan e le informazioni che si ricevono sono il risultato di un
colloquio fra macchine. A volte succede che le WLan aperte quando interrogate
da un computer diano addirittura automaticamente un numero IP alla macchina
accreditandola così presso di sé. Anche in questo caso la responsabilità penale
dell’utente è nulla.
Diverso è il caso di questi soggetti che una volta trovata una rete,
libera o protetta che sia, vi accedano navigando in essa o sfruttandone la
banda. In tale ipotesi la responsabilità penale rileva, seppur in diverso
modo, a seconda dell’attività posta in essere.
Se la rete è libera (quindi non protetta) il soggetto agente potrà andare
incontro a sanzioni, anche gravi, previste dal codice penale. In questo caso,
vista la libertà di accesso alla rete, non si potrà configurare
il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico in quanto
la rete non prevede misure di sicurezza attive (art. 615 ter cp), mentre
a seconda dell'ulteriore attività posta in essere una volta entrato
nella rete le ipotesi di reato configurabili possono essere molteplici. Si
va dai reati previsti dagli artt. 617 quater e quinques che riguardano
l'intercettazione abusiva di comunicazioni: in questo caso il soggetto che
entra nella rete spia quelle che sono le comunicazioni del titolare della rete
violando così la
segretezza della comunicazione stessa, al reato previsto dall'art. 167 del
D.Lgs 196/2003, in quanto il wardriver si troverà a trattare dati senza
il consenso dell'/gli interessato/i (art 23 D.Lgs 196/2003), passando per la
frode informatica (art. 640 ter cp), la sostituzione di persona (art.
494 cp),
il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di art. 635 bis.
Infatti se una volta entrato, il wardriver si "diverte" a distruggere
quello che trova, manda in tilt il sistema, o anche solo parte di esso, incorrerà nella
sanzione prevista per il danneggiamento, se invece utilizzerà l'IP della
rete per inviare mail o per commettere altri reati sarà responsabile
sia della sostituzione di persona sia del reato compiuto a mezzo rete wireless
di altri. Un'ulteriore attività si potrebbe concretizzare anche nell'inserimento
di codici malvagi (malware-virus) condotta che rientra nella previsione
normativa dell'art. 615 quinques. Oppure, se utilizza la banda per scaricare o
diffondere in rete materiale pedopornografico o comunque materiale protetto
dal diritto d'autore, si troverà a rispondere dei reati disciplinati
dagli artt. 600 ter e quater del codice penale e 171 legge sul
diritto d'autore.
Altro discorso merita la forzatura della rete, quando questa è protetta
(ad esempio con il sistema di cifratura WEP o WPA). In tal caso
il wardriver si troverà, per il solo fatto di averla violata superando
le misure di sicurezza, nella posizione di chi è entrato abusivamente
nel "domicilio informatico" altrui. Si applicherà a tale
ipotesi l'art. 615 ter. Una volta entrato, il wardriver potrebbe porre
in essere tutte le azioni che sono state descritte, per cui si troverebbe a
rispondere di tutti i reati consumati.
Insomma la condotta del wardriver va valutata sempre in concreto secondo una
scala di infrazioni che vanno dall'accesso abusivo, prima in senso cronologico,
alle altre che in base alla volontà dello stesso soggetto saranno poste
in essere.
24 Ottobre 2007
Tag Box:
wardriver, wardriving, accesso abusivo a sistema informatico,
reti wireless, reti WLan, rete telematica, conseguenze del
wardriving
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